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La Giunta è nominata dal Sindaco e composta dagli assessori. Il suo numero è fissato dallo
statuto del Comune entro il tetto massimo previsto dalla legge, ossia entro 1/3 dei componenti il
consiglio.
La Giunta è un organo collegiale che vota a maggioranza dei propri componenti.
Essa è presieduta e convocata dal Sindaco, che ovviamente ne fa parte.
La Giunta collabora con il Sindaco e ha competenze residuali, cioè appartiene alla sua
competenza l'adozione di tutti gli atti aventi natura politica che la legge non riserva
espressamente alla competenza del Sindaco o del Consiglio o, nei Comuni in cui sono presenti, degli
organi di decentramento.
Gli assessori hanno quindi un ruolo amministrativo diretto unicamente in quanto componenti la
Giunta. È prassi diffusa in pressoché tutti i Comuni che ai singoli assessori siano conferite
deleghe per specifiche materie; in tali casi siamo dinanzi a deleghe di natura politica,
essenzialmente come compito di sovrintendenza, stimolo e controllo su specifiche problematiche.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l'incarico di assessore non può
sommarsi all'incarico di consigliere, per cui l'interessato deve esprimere un'opzione. Nei Comuni
aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli statuti possono prevedere che vi siano assessori
che non facciano parte del consiglio comunale.