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Maggioranza:
Minoranza:
Il Consiglio è eletto direttamente dai cittadini in concomitanza con l'elezione del Sindaco. È l'organo rappresentativo della volontà politica popolare. Ha funzioni amministrative unicamente nelle materie che sono ad esso rimesse dalla legge, tra cui segnaliamo:
Il Consiglio comunale può votare, a maggioranza qualificata, una mozione di sfiducia nei
confronti del Sindaco, il che determina automaticamente lo scioglimento del consiglio, la nomina di
un commissario in sostituzione del Sindaco e l'avvio dell'indizione di nuove elezioni. Il consiglio
è parimenti sciolto, e in tali casi decade anche il Sindaco, in caso di dimissioni contestuali e
finalizzate della maggioranza dei consiglieri, per mancata approvazione del bilancio preventivo,
per l'impossibilità di funzionare a seguito di dimissioni, per gravi e ripetute violazioni di
legge, per gravi ragioni di ordine e sicurezza pubblica e per il sospetto di infiltrazioni mafiose.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in modo obbligatorio e nei Comuni
aventi una popolazione inferiore in modo facoltativo, è prevista l'istituzione del Presidente del
consiglio comunale. Egli ha funzioni di rappresentanza del consiglio e, specificamente, il compito
di convocarlo e di presiederne le riunioni.
La legge prevede un'ampia autonomia del Consiglio nella propria organizzazione e nella
gestione delle risorse allo stesso assegnate, autonomia che si può esercitare soprattutto
attraverso l'adozione di uno o più regolamenti.